Statuto Associazione CEB

STATUTO

TITOLO

(Costituzione denominazione, sede, scopo, attività̀ e patrimonio )

ART. 1 E’ costituita una associazione sotto la denominazione “Centro di esegesi Biblica Caserta – Amici di Gino Panico con Padre Raffaele Nogaro”, con sede in Caserta (CE), Via del Redentore.

ART. 2 – L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio di testi biblici e sacri, con particolare riferimento al Vecchio ed al Nuovo Testamento.

Per raggiungere il proprio fine e a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività̀:

promuovere, organizzare e gestire studi, ricerche, convegni, seminari e ogni altra iniziativa relativa alle finalità̀ di sopra indicate;

– sviluppare scambi culturali e attività̀ di ricerca in proprio o con altre istituzioni nazionali o internazionali aventi finalità̀ affini alle proprie;

– organizzare e gestire: attività̀ culturali ed editoriali anche mediante la pubblicazione in proprio di libri e riviste, CD, videocassette, pubblicazioni on line, ecc. finalizzate allo sviluppo ed alla conoscenza della Parola di Dio;

– per le stesse finalità istituire biblioteche, emeroteche, videoteche, audioteche, banche dati, ecc.;

– gestire ed organizzare: corsi di formazione, incontri e manifestazioni; raccolta di contribuzioni ed ogni altra iniziativa comunque connessa con il fine sociale tendente a reperire fondi necessari per la propria azione.

– sostenere e alimentare il dialogo ecumenico, interreligioso, con la società civile e con i non credenti, unitamente all’approfondimento del rapporto indissolubile tra fede e cultura

– raccogliere ed elaborare gli scritti e l’attività trentennale del Gruppo Biblico facente capo al Dott. Luigi Panico, nonché di altri autori del gruppo, al fine di promuoverne lo studio ed autorizzarne la pubblicazione;

 – contribuire a progetti formativi e pastorali che valorizzino la conoscenza e la promulgazione della scrittura, rivolgendo la propria attenzione ad ogni fascia di età e ad ogni livello sociale.

Art. 3 – L’Associazione non ha scopo di lucro, per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Essa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Art 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse.

L’associazione potrà assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto. Per le finalità indicate ed a semplice titolo esemplificativo, potrà:

– svolgere attività di centro documentazione, con biblioteca specializzata e archivio storico,

– organizzare e gestire reti telematiche, centri di programmazione e archiviazione di dati, siti e strumenti informatici, nonchéé biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;

– promuovere studi e ricerche;

– istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione e alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

– organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, corsi di preparazione allo studio della scrittura, convegni, seminari, incontri e dibattiti, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali a livello nazionale e internazionale;

–  collaborare con le istituzioni universitarie laiche e religiose al volte a favorire lo scambio di informazioni e protese allo sviluppo ed alla crescita culturale dei propri iscritti e dei partecipanti in genere;

–  svolgere attività editoriali anche con assunzione di partecipazioni in società, associazioni e attività di formazione professionale;

–  acquisire la titolarità o dar vita a riviste e altri prodotti editoriali (anche avvalendosi delle nuove  tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate;

–  promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti, attività artistiche (ad es. rassegne d’arte, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali) o sponsorizzare simili attività;

–  erogare contributi a favore di persone o associazioni per il perseguimento dei fini statutari.

L’associazione potrà inoltre svolgere altre attività strumentali e accessorie, connesse al raggiungimento dei propri scopi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

– stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altro, convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’associazione;

– promuovere campagne di raccolta fondi;

– amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

– stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, convenzioni per l’affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 2;

– acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all’attività svolta.

ART. 5 – Il Patrimonio iniziale dell’ associazione è costituito da beni mobili, come meglio descritti in apposito Allegato “1” che fa parte integrante di questo Statuto, fin qui conferiti da amici e simpatizzanti.

Il Patrimonio, inoltre, è costituito:

– dalle quote degli associati;

– dai beni mobili ed immobili donati o devoluti per successione o a qualsiasi altro titolo acquistati;

– da oblazioni, erogazioni, rendite e da ogni altro bene, diritto od attività̀ destinato a incrementarlo;

– dal pagamento di servizi resi;

– dai contributi di Soggetti Pubblici e Privati.

Il Patrimonio è destinato unicamente all’attuazione dei fini dell’associazione ed è fatto espressamente divieto di distribuire utili a qualsiasi titolo, anche in natura o in forma indiretta, ai soci e agli associati.

TITOLO II

(Soci)

ART. 6 – 1 Soci possono essere Persone Fisiche o Giuridiche.

Essi si dividono in: Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo.

Si diventa soci ordinari mediante domanda individuale presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio delibera l’ammissione del socio a maggioranza.

Il consiglio direttivo si riserva di nominare soci onorari persone che per particolari qualità̀ hanno contribuito alla crescita del Centro S.B ed ovviamente sono esonerati dal pagamento delle quote associative.

Deliberata dal Consiglio Direttivo l’ammissione dei soci onorari, ordinari, essi acquistano la qualità̀ di socio con la sottoscrizione dello Statuto e del versamento della quota associativa, deliberata dal Consiglio Direttivo, anno per anno.

ART. 7 – La qualità̀ di Socio si perde per dimissione, decesso o morosità̀ nel versamento delle quote di un’annualità̀. Il Consiglio può̀ sancire l’espulsione di un Socio per indegnità̀ o non aderenza ai principi ispirati dall’associazione.

ART. 8 – I soci, in regola con la quota associativa annuale, hanno diritto a prendere parte alle iniziative del Centro e a ricevere le informazioni sulle sue attività̀.

TITOLO III

(Degli Organi Sociali)

ART. 9 – Sono organi sociali dell’associazione:

L’Assemblea dei soci;

il Presidente;

il Vice – Presidente;

il Consiglio Direttivo.

(L’Assemblea dei Soci)

ART. 10 – L’Assemblea dei Soci normalmente è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di Ottobre, anche fuori dalla Sede Sociale.

L’Assemblea approva i bilanci preventivi e consuntivi, dà gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, procede alle nomine di propria competenza e delibera su ogni altro elemento demandato alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto con comunicazione scritta in qualunque momento, nella sede ritenuta più̀ idonea, ma in Caserta e con preavviso di almeno 20 giorni, contenente il giorno, l’ora ed il luogo della riunione nonché́ l’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria non è valida in prima convocazione se non sono presenti almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, che può̀ tenersi anche un’ora dopo la prima nello stesso giorno, con un numero qualsiasi di soci presenti.

L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti due terzi dei soci e in seconda convocazione un terzo dei soci.

L’Assemblea è validamente convocata anche quando la presenza è realizzata attraverso piattaforme idonee a mezzo internet preventivamente comunicate al presidente almeno 5 giorni prima della fissazione della stessa, con qualsiasi strumento che ne garantisca la conoscenza al Presidente (email, sms, messaggio WhatsApp, comunicazione scritta, etc.)

Il Presidente ed il Segretario sono tenuti a garantire la valida costituzione dell’assemblea. In caso di difficoltà legate al collegamento con i soggetti che ne abbiano fatta valida richiesta, l’assemblea, salvo il consenso del socio impossibilitato, inviato ad altra data.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice (metà più uno).

E’ facoltà̀ del socio farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta, ma ogni socio non può̀ ricevere più̀ di tre deleghe. I soci soggetti giuridici sono rappresentati dal Rappresentante Legale o da un Suo delegato.

Di ogni Assemblea viene steso un verbale redatto dal Segretario.

Tale verbale firmato dal Presidente, o da che ne fa le veci, e dal Segretario, viene conservato agli atti dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di prenderne visione.

L’Assemblea vota per alzata di mano o per appello nominale a meno che 1/5 dei soci presenti all’Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.

(Il Presidente)

ART. 11 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e scade con la cessazione dello stesso Consiglio.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle delibere. In caso di urgenza può̀ assumere qualsiasi atto necessario al buon andamento dell’associazione riferendone in seguito al Consiglio per l’approvazione. Gestisce l’attività̀ di ordinaria amministrazione. Firma tutti gli atti relativi all’Associazione o può̀ conferire delega di firma al Vicepresidente o a un Consigliere. Può̀ altresì̀ delegare una parte delle sue attribuzioni gestionali. Nelle riunioni di Consiglio il Presidente o il Vicepresidente, in assenza del Presidente, hanno voto decisivo in caso di parità̀.

(Il Vicepresidente)

ART. 12 – E’ nominato anch’egli dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e scade con la cessazione dello stesso Consiglio. Esercita le facoltà̀ del Presidente in caso di sua assenza o impossibilità.

(Il Consiglio Direttivo)

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo dell’associazione dura in carica cinque anni e ha il compito di realizzare gli scopi sociali, e particolarmente ha le seguenti attribuzioni:

– nomina il Presidente ed il Vicepresidente tra i propri membri;

– nomina, anche con nominativi esterni al Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere; questi, se esterni, possono partecipare alle riunioni senza

diritto di voto;

esamina i consuntivi e formula preventivi degli esercizi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– formula i programmi operativi;

– controlla l’uso del patrimonio sociale e si adopera per aumentarlo;

– controlla la regolarità̀ dell’inventario;

– stabilisce l’entità̀ delle quote di adesione annuali a carico dei soci;

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero che può̀ andare da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri. I consiglieri sono nominati ogni cinque anni dall’Assemblea dei Soci su una rosa di nominativi proposta dal Consiglio uscente. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo almeno tre soci fondatori dagli stessi designati. Il Consiglio delibera validamente almeno con la presenza della metà più̀ uno dei suoi membri.

I membri dei Consiglio Direttivo svolgono la propria attività̀ istituzionale a titolo gratuito; possono però ricevere per particolari incarichi un rimborso spese.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da due consiglieri. La convocazione ai membri sarà̀ data almeno cinque giorni prima a mezzo di atto scritto, o in altra forma decisa dal Consiglio stesso, contenente il giorno, l’ora e il luogo della riunione nonché́ l’ordine del giorno. Su decisione unanime del Consiglio la convocazione potrà̀ avvenire anche telefonicamente.

L’operato del Consiglio Direttivo non è soggetto a ingerenze o a impugnazioni degli associati.

I membri del Consiglio che senza giustificato motivo sono assenti per più̀ di quattro volte durante il mandato, decadono dalla carica e sono sostituiti con il socio o i soci che nelle ultime votazioni seguivano gli eletti come numero di voti. In caso d’impossibilità di ricorrere a tale criterio il Consiglio coopterà̀ un socio demandandone alla seguente Assemblea l’approvazione. Si applicano le stesse modalità anche nel caso di dimissioni o morte del Consigliere in carica.

Per lo svolgimento di particolari attività̀, il Consiglio Direttivo può̀ avvalersi dell’opera dei singoli Soci. Qualora questi vengano chiamati a partecipare al Consiglio avranno diritto ad un voto consultivo.

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

ART. 14 – Spetta al Consiglio Direttivo annualmente presentare all’Assemblea i programmi e le attività̀ dell’associazione e provvedere con i più̀ ampi poteri all’amministrazione ordinaria e straordinaria per il miglior raggiungimento degli scopi.

Per l’organizzazione delle attività̀ sociali potrà̀ avvalersi dell’opera dei Soci e anche di studiosi estranei all’associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione dell’attività̀ istituzionale, provvede a proporre all’Assemblea dei Soci le modifiche dello Statuto. Nomina il Presidente e Il vice-presidente, delibera sugli eventuali investimenti del patrimonio dell’Associazione; stabilisce le quote di adesione annuali, nomina altresì̀ il segretario e il tesoriere.

Per la validità̀ delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le proposte di modifiche statuarie sono deliberate a maggioranza dei 2/3.

ART. 15 – Il Segretario compila il processo verbale delle adunanze del Consiglio e delle Assemblee e svolge ogni altra attività̀ inerente al Suo incarico.

ART. 16 – Il Tesoriere provvede a tenere aggiornata la contabilizzazione delle quote e dei proventi spettanti all’associazione, sollecitandone, ove occorra, il pagamento.

TITOLO IV

(Delle modifiche dello Statuto)

ART. 17 – Le proposte che modificano il presente Statuto devono essere presentate dal Consiglio Direttivo, d’intesa con il Presidente, e vengono deliberate dall’Assemblea generale straordinaria.

TITOLO V

ART. 18 – IL Consiglio Direttivo inoltre in modo particolare regola:

– l’ammissione, il recesso, l’espulsione dei soci,

– i diritti e i doveri dei soci;

– l’ammontare delle quote;

– la disciplina interna;

– qualsiasi altra norma utile alla vita e alla valorizzazione dell’Associazione;

La istituzione di Sedi periferiche e la loro organizzazione e rappresentanza.

Provvede alla nomina dei singoli comitati scientifici con riferimento alle singole

attività approvate.

TITOLO VI

(Disposizioni varie)

ART. 19 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni anno solare viene formato il rendiconto consuntivo ed il

bilancio preventivo con criteri di oculata amministrazione. Con deliberazione del

Consiglio Direttivo possono essere costituiti Comitati Consultivi composti da

persone particolarmente esperte, con il compito di esprimere il proprio parere

sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio stesso o dal Presidente. Ai

ricercatori o esperti che prendono parte a riunioni di studio e di lavoro, a seminari,

a conferenze attinenti lo svolgimento delle ricerche, potranno venire erogati

contributi forfetari per compensi e rimborso spese di viaggio e di soggiorno.

E’ fatto divieto di tutelare o promuovere interessi politici, economici, sindacali,

degli amministratori, dei dipendenti o altri soggetti facenti parte a qualsiasi titolo

dell’associazione o che ne siano benefattori.

(Scioglimento e liquidazione)

ART. 20 – Lo scioglimento dell’ associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà̀ alla nomina di uno o più̀ liquidatori e delibererà̀ in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altra associazione avente finalità̀ analoghe.

(Norma finale)ART. 21 – Per tutto quanto non sia espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e della legislazione vigente in materia di associazioni non riconosciute.

Torna in alto